Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 20/08/2002 n. 190

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità".

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'art. 37-quater della citata Legge n. 109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnicoingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti".

-L'art. 57 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, così recita: "Art. 57 (Finanza di progetto). -

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'art. 7 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo".

-L'art. 13 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito in Legge, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119, così recita: "Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). -

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro, oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Con il medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perchè l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonchè dei principi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonchè lo svolgimento di attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima Legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al Decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1".

Art. 3. Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere già previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto già previsto ai sensi dell'articolo 16 della Legge quadro, dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovrà inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla Legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

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